Il Detenuto, affetto da gravi patologie, ha richiesto il rinvio dell'esecuzione della pena o, in alternativa, la detenzione domiciliare umanitaria. Il richiedente lamentava il rischio di contagio da Covid-19 all'interno del carcere, ritenuto incompatibile con la sua salute. Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato l'istanza, ritenendo adeguate le misure di prevenzione adottate dall'istituto penitenziario. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché si limitava a riproporre le stesse tesi già esaminate e respinte dai giudici di merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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