La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un detenuto che aveva impugnato il diniego dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare. Durante la pendenza del ricorso, il beneficio dell'affidamento in prova è stato effettivamente concesso da un altro provvedimento. Tale circostanza ha determinato una sopravvenuta carenza di interesse, rendendo inutile la decisione sul merito. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che, poiché l'interesse è venuto meno dopo la presentazione dell'impugnazione, il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali o della sanzione pecuniaria.
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