Un soggetto, già condannato con l'aggravante della recidiva reiterata e che aveva già usufruito di misure alternative, ha presentato una nuova istanza per benefici simili. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la preclusione prevista dalla legge. La sentenza chiarisce che il divieto opera quando il nuovo reato, anch'esso aggravato da recidiva reiterata, viene commesso dopo aver già sperimentato una precedente misura alternativa. La richiesta di semilibertà è stata inoltre respinta per mancanza di un progetto lavorativo.
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