Un cittadino straniero viene condannato per la contraffazione e l'uso di un visto Schengen falso. L'imputato ricorre in Cassazione eccependo il difetto di giurisdizione italiana, l'ingiusto rigetto della richiesta di rito abbreviato e la grossolanit della contraffazione. La Suprema Corte rigetta il ricorso. Riguardo alla giurisdizione, l'uso di atto falso avvenuto in Italia, radicando la competenza nazionale. La richiesta di rito abbreviato, sebbene astrattamente possibile dopo la restituzione nei termini, stata presentata tardivamente in udienza anzich con l'atto di appello. Infine, la falsit non era un falso grossolano, poich scoperta solo grazie a un controllo incrociato sui numeri seriali e confermata dal Consolato. La condanna viene confermata.
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