Un automobilista, condannato nei gradi precedenti per il reato di guida in stato di ebbrezza commesso nel 2010, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando vizi di notifica degli atti processuali al proprio difensore. La Suprema Corte ha rilevato che, nelle more del giudizio di legittimità, è decorso il termine massimo di prescrizione del reato. Poiché il ricorso non presentava profili di inammissibilità e non emergevano elementi evidenti per un'assoluzione nel merito, i giudici hanno applicato il principio della prevalenza della causa estintiva su eventuali nullità procedurali. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando il reato estinto per prescrizione. L'automobilista evita così la condanna definitiva grazie al decorso del tempo.
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