La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso patteggiamento presentato da un Ricorrente, condannato per rapina e altri reati tramite patteggiamento. Il Ricorrente aveva impugnato la sentenza del GIP di Perugia lamentando un vizio della motivazione. La Suprema Corte ha chiarito che, secondo le nuove norme (Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.), il difetto di motivazione non è più un motivo valido per ricorrere contro una sentenza di patteggiamento. Di conseguenza, il Ricorrente ha dovuto pagare le spese processuali e una sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
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