Un Imputato ha presentato un ricorso contro una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP di Taranto, contestando un vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando che le modifiche legislative del 2017 all'articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limitano i motivi di impugnazione delle sentenze di patteggiamento. Il vizio di motivazione denunciato dall'Imputato non rientrava tra i casi eccezionali previsti dalla legge. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende. Questo caso chiarisce i limiti del ricorso inammissibile patteggiamento.
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