La Corte di Cassazione dichiara un ricorso patteggiamento inammissibile, ribadendo i limiti imposti dalla legge n. 103/2017. Un imputato, dopo aver concordato la pena per estorsione e spaccio, ha presentato ricorso contestando la valutazione di responsabilità. La Corte ha respinto il ricorso in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., non è possibile impugnare la sentenza di patteggiamento per motivi relativi alla valutazione del merito, ma solo per vizi specifici. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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