Un imputato, condannato con rito di pena concordata (patteggiamento), ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una discrasia tra la motivazione, che ipotizzava la sostituzione della pena detentiva, e il dispositivo, che non la prevedeva. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che in caso di patteggiamento l'accordo tra le parti è sovrano. Una contraddizione nella motivazione è un mero errore materiale e il dispositivo, che ratifica l'accordo, prevale sempre.
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