La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso patteggiamento contro una sentenza per rapine aggravate. L'appello era basato sulla presunta mancata valutazione delle cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.). La Corte ha ribadito che, secondo l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tale motivo di ricorso è espressamente escluso per le sentenze di patteggiamento, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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