La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di **patteggiamento**. Il ricorrente lamentava la mancata motivazione del giudice in merito all'assenza di cause di proscioglimento immediato. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che, a seguito della riforma introdotta dalla Legge 103/2017, i motivi per impugnare il **patteggiamento** sono tassativi e limitati a vizi della volontà, errore nella qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena. Poiché la doglianza sollevata non rientrava in queste categorie, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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