Un automobilista, accusato di guida in stato di ebbrezza, presentava opposizione a decreto penale chiedendo il patteggiamento della pena e la sospensione minima della patente. Il giudice accoglieva integralmente la richiesta pronunciando la decisione direttamente, senza convocare le parti in camera di consiglio. L'imputato proponeva ricorso per Cassazione contestando il patteggiamento senza udienza per violazione del contraddittorio e invocando la successiva estinzione del reato per prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La mancata fissazione dell'udienza costituisce una nullità intermedia sanabile se la parte non dimostra un concreto e specifico interesse a chiedere il proscioglimento immediato. Poiché l'imputato ha ottenuto l'esatta pena concordata, non può contestare il vizio formale solo per guadagnare tempo e maturare la prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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