Un Lavoratore, condannato per reati di droga tramite patteggiamento, ha impugnato la sentenza lamentando l'omessa valutazione di un proscioglimento e la carenza di motivazione sulla **confisca dei telefoni cellulari**. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il ricorso contro il patteggiamento è limitato a vizi specifici, non includendo la possibilità di un proscioglimento se non evidenziati elementi favorevoli. Riguardo alla **confisca nel patteggiamento**, la Corte ha precisato che, se non oggetto di accordo, richiede una motivazione specifica. Nel caso specifico, il Tribunale aveva correttamente motivato il legame tra i cellulari e l'attività di spaccio. Il Lavoratore ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione.
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