La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due imputati contro una sentenza di patteggiamento per reati di droga. Il motivo principale del ricorso era la mancanza di legittimazione del Vice Procuratore Onorario (VPO) a prestare il consenso per l'accordo. La Corte ha stabilito che, nonostante il VPO non avesse effettivamente tale potere, questo vizio non rientra tra i motivi tassativi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento, come previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La decisione chiarisce i rigidi confini dell'impugnazione in caso di VPO nel patteggiamento.
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