Un imputato ha concordato una pena con il Pubblico Ministero per i reati di violenza privata, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata. Successivamente, la difesa ha impugnato la decisione contestando la logica della motivazione del tribunale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione patteggiamento inammissibile. La riforma legislativa del 2017 limita rigidamente i motivi di impugnazione dopo l'accordo penale. La legge consente il reclamo solo per vizi della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica o sanzione illegale. La contestazione sulla mera motivazione non rientra tra i motivi consentiti. I giudici hanno confermato la condanna e hanno inflitto al ricorrente il pagamento delle spese processuali, aggiungendo quattromila euro di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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