Un lavoratore, dopo aver ottenuto la conversione di contratti di somministrazione in un rapporto a tempo indeterminato, è stato reintegrato in una sede diversa e più lontana. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'azienda al risarcimento del danno, chiarendo che il ripristino del rapporto di lavoro deve avvenire nel luogo in cui il dipendente prestava la sua ultima attività. Qualsiasi successivo trasferimento deve essere giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, la cui prova spetta al datore di lavoro.
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