Un proprietario terriero concede un fondo con un contratto di comodato gratuito. Alla scadenza, l'utilizzatore si rifiuta di restituirlo, sostenendo una simulazione del contratto di affitto agrario, in realtà oneroso. La Corte di Cassazione interviene per chiarire le regole sulla prova. Anche se l'appello del proprietario viene dichiarato inammissibile per motivi procedurali, la Corte sancisce un importante principio: per l'affitto di un fondo rustico a un conduttore non coltivatore diretto, la forma scritta è richiesta solo per la prova (ad probationem), non per la validità del contratto. Di conseguenza, la prova per testimoni è ammessa per dimostrare la simulazione. L'utilizzatore del fondo vince la causa.
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