L'ente previdenziale ha cancellato un bracciante dagli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato per due annualità consecutive, ritenendo fittizio il rapporto contrattuale dopo un controllo ispettivo. Il lavoratore ha agito in giudizio per ottenere la reiscrizione e il riconoscimento delle relative tutele, ma i giudici di merito hanno respinto la domanda a causa della mancata prova dello svolgimento effettivo delle prestazioni e della genericità dei testimoni indicati. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente il rigetto, stabilendo che la registrazione negli elenchi dei lavoratori agricoli ha un valore meramente presuntivo. Di fronte all'accertamento ispettivo dell'ente, spetta al bracciante fornire la prova precisa, concreta e dettagliata delle mansioni svolte, degli orari osservati e dei compensi percepiti.
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