La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11946/2025, ha stabilito che la costituzione tardiva del datore di lavoro nel giudizio di impugnazione del licenziamento comporta la sua decadenza dalla possibilità di provare i fatti posti a fondamento del recesso. Secondo la Corte, il giudice non può sopperire a tale carenza probatoria esercitando i propri poteri istruttori d'ufficio, poiché ciò violerebbe il principio dell'onere della prova che grava interamente sul datore di lavoro. La sentenza di merito, che aveva ritenuto legittimo il licenziamento basandosi su prove prodotte tardivamente, è stata quindi cassata con rinvio.
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