Un collaboratore ha chiesto la condanna di un'azienda al pagamento di retribuzioni arretrate per un'attività di ricerca clienti e studio di fattibilità. Nonostante l'assenza di un contratto scritto, il lavoratore ha dimostrato di aver ricevuto cinque bonifici mensili da tremila euro ciascuno. I giudici di merito hanno respinto la domanda, ritenendo esplorativa la richiesta di prova testimoniale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che, in presenza di pagamenti periodici non giustificati dall'azienda, negare la prova testimoniale significa impedire la tutela del diritto. La Suprema Corte ha chiarito che per accertare un rapporto di lavoro parasubordinato non serve una qualificazione formale rigida, ma occorre consentire al lavoratore di dimostrare l'effettivo svolgimento delle prestazioni. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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