Il Giudice di Pace aveva condannato un cittadino straniero a una multa di 8.000 euro per non aver rispettato l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Tuttavia, l'imputato era stato giudicato senza che avesse mai ricevuto personalmente la notifica del processo, essendo stato dichiarato irreperibile. Il difensore d'ufficio ha impugnato la decisione, evidenziando che non vi era alcuna prova della reale conoscenza del procedimento da parte dell'assistito. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il processo in assenza dell'imputato non poteva iniziare. Se l'imputato è irreperibile e non ha eletto domicilio, il giudice deve sospendere il processo anziché procedere oltre. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la condanna e ha disposto che il processo venga celebrato nuovamente da capo, garantendo la corretta instaurazione del contraddittorio.
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