L'Imputato, accusato di rapina aggravata e sottoposto agli arresti domiciliari, non si presenta all'udienza di appello. La difesa eccepisce la nullità del processo per legittimo impedimento, sostenendo che l'uomo non avesse ricevuto dalle forze dell'ordine la formale comunicazione del provvedimento di autorizzazione a presenziare all'udienza. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. I giudici chiariscono che l'autorizzazione a presenziare all'udienza senza scorta non richiede alcuna notifica formale all'imputato. È infatti preciso onere del detenuto o del suo difensore attivarsi per conoscere l'esito della propria richiesta. Inoltre, nel caso specifico, il provvedimento era stato letto in udienza alla presenza del sostituto del difensore di fiducia, rendendo la conoscenza dell'atto pienamente valida. Di conseguenza, l'assenza dell'imputato non costituisce un legittimo impedimento.
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