Un'ex moglie, creditrice di circa 110.000 euro per assegni di mantenimento non versati, ha promosso un'azione revocatoria ordinaria contro l'ex marito e una società terza acquirente. L'ex marito aveva venduto l'intero suo patrimonio immobiliare (due immobili) alla società con contratti quasi contestuali, azzerando le garanzie per il recupero del credito. La Corte d'Appello ha dichiarato inefficaci le vendite, ritenendo evidente la consapevolezza del danno da parte dell'acquirente. La società ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la revoca di entrambi i beni fosse sproporzionata rispetto al debito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per gravi difetti formali nella redazione dell'atto, confermando la revoca delle vendite e condannando la società al pagamento delle spese processuali.
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