La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto che contestava la validità di una querela presentata dal difensore di una società di leasing in formato cartaceo presso una Questura. Il ricorrente sosteneva che il deposito querela, se effettuato da un avvocato, dovesse avvenire obbligatoriamente tramite il portale telematico. La Corte ha chiarito che l'obbligo di deposito telematico previsto dalla riforma Cartabia (art. 87, co. 6-bis, D.Lgs. 150/2022) si applica esclusivamente agli atti depositati presso gli uffici della Procura della Repubblica, e non a quelli presentati presso le Forze dell'Ordine. Di conseguenza, il deposito cartaceo in Questura rimane una modalità pienamente valida.
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