Una società esclusa da una gara d'appalto comunale si oppone alla richiesta di archiviazione per il reato di abuso d'ufficio contestato a ignoti. Il Giudice per le indagini preliminari dichiara inammissibile l'opposizione, ritenendo che la società sia solo danneggiata e non persona offesa. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso. I giudici chiariscono che l'opposizione all'archiviazione spetta solo alla persona offesa. Nel reato di abuso d'ufficio, il privato è considerato persona offesa solo se la condotta del pubblico ufficiale è diretta specificamente a danneggiarlo. Se l'atto mira invece a favorire un terzo, il concorrente escluso è un semplice danneggiato e non può opporsi. Inoltre, contro il decreto di archiviazione il rimedio corretto è il reclamo al tribunale, non il ricorso in Cassazione.
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