L'Azienda, colpita da un'interdittiva antimafia, ha richiesto l'ammissione al controllo giudiziario volontario per poter continuare a operare. La Corte di Appello ha rigettato la domanda rilevando l'insussistenza di un pericolo attuale di infiltrazione mafiosa, dato che i rapporti pregressi erano ormai cessati. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato il rigetto, stabilendo che il giudice della prevenzione ha pieni poteri di cognizione. Se accerta che l'impresa è sana e manca qualsiasi pericolo di condizionamento criminale, il giudice deve respingere la richiesta di controllo giudiziario volontario. Tale diniego costituisce comunque un fatto nuovo che il Prefetto deve valutare per l'eventuale revoca o aggiornamento dell'interdittiva. L'Azienda perde il ricorso e viene condannata alle spese.
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