Il Ricorrente, condannato per reati di criminalità organizzata e sottoposto al regime previsto dall'articolo 41-bis, ha impugnato il diniego di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. Il richiedente sosteneva di non possedere beni o redditi e di aver trascorso lunghi periodi in carcere. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, per chi è condannato per gravi reati, vige la presunzione di redditi illeciti. L'assenza di beni intestati, l'autocertificazione o la detenzione non bastano a superare tale presunzione, servendo prove concrete dello stato di indigenza. Inoltre, le decisioni favorevoli di altri giudici non vincolano le nuove valutazioni. Il ricorso è stato respinto con condanna al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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