La Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento di proroga del regime 41-bis nei confronti di un detenuto, ex capo di un clan camorristico. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo del detenuto, evidenziando la sua passata posizione di vertice, la perdurante operatività del clan sul territorio e la sua condotta carceraria non collaborativa, caratterizzata da sanzioni disciplinari e tentativi di comunicazione non autorizzati. Il detenuto ha contestato la decisione lamentando l'assenza di nuovi elementi di collegamento con l'esterno. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che per la proroga del regime 41-bis non servono nuovi elementi di collegamento, ma basta la persistenza del pericolo originario, valutata in base al profilo criminale e alla condotta del detenuto.
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