Una società di scommesse estera ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'imposta unica scommesse per l'anno 2010, sostenendo di non essere soggetto passivo. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 4967/2024, ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'imposta è dovuta da chiunque raccolga scommesse sul territorio italiano, anche se privo di concessione e con sede all'estero. La Corte ha confermato che la normativa non viola i principi UE di non discriminazione e libera prestazione di servizi, richiamando precedenti sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia UE.
Continua »