La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16351/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per rapina aggravata. La Corte ha stabilito che la contestazione in fatto di un'aggravante è valida se gli elementi che la costituiscono sono descritti nel capo d'imputazione, anche senza citare la norma specifica. Inoltre, ha chiarito che il divieto di 'reformatio in peius' non si applica in un nuovo giudizio che segue la revoca di una sentenza precedente, poiché il nuovo processo è completamente autonomo.
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