La Corte di Cassazione ha stabilito che il rigetto di una richiesta di incidente probatorio, avanzata dalla difesa ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p., non costituisce un provvedimento abnorme e, pertanto, non è impugnabile. La decisione del giudice, basata sulla prescrizione dei reati e sulla natura non illecita dei fatti, rientra nel normale esercizio del potere discrezionale di valutazione della rilevanza della prova, a differenza dei casi che coinvolgono vittime vulnerabili dove tale discrezionalità è limitata.
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