Una contribuente impugna un avviso di accertamento IMU, sostenendo che un precedente giudicato, che aveva annullato atti simili per difetto di motivazione, dovesse estendersi anche al nuovo atto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che un giudicato su un vizio procedurale come la carenza di motivazione non si estende agli atti futuri, poiché non riguarda elementi permanenti del rapporto tributario. La Corte ha inoltre confermato che la motivazione avviso accertamento è valida se fa riferimento a delibere comunali pubbliche, anche se non allegate.
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