Una società ottiene l'annullamento di una cartella di pagamento in primo grado. L'Agenzia delle Entrate, assente nel primo giudizio, propone appello e vince. La società ricorre in Cassazione, lamentando l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia in quanto introduttivo di difese nuove. La Suprema Corte rigetta il ricorso, stabilendo che la difesa della legittimità di un atto impositivo in appello non costituisce una domanda nuova inammissibile, ma un mero esercizio del diritto di difesa. La Corte ha inoltre confermato che nel processo tributario è sempre possibile produrre nuovi documenti in appello, anche per la parte rimasta assente in primo grado. L'ordinanza chiarisce quindi i confini delle nuove eccezioni in appello.
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