La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una locatrice che chiedeva la risoluzione del contratto per abuso di godimento da parte della società conduttrice. Quest'ultima aveva eseguito lavori non autorizzati, ritenuti però dai giudici non gravi e necessari per le pessime condizioni dell'immobile. La Corte ha confermato la decisione dei gradi precedenti, sottolineando che non ogni modifica integra un grave inadempimento e che la valutazione dei fatti e delle prove spetta ai giudici di merito. È stata inoltre confermata la condanna della locatrice al risarcimento del danno morale per minacce rivolte alla conduttrice.
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