La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due persone, chiamiamoli 'Il Primo Ricorrente' e 'Il Secondo Ricorrente', condannate in appello per tentata estorsione. Il Primo Ricorrente contestava la qualificazione del reato, chiedendo una derubricazione. Il Secondo Ricorrente lamentava l'uso della sua identificazione come complice. La Cassazione ha ritenuto che le contestazioni fossero mere doglianze di fatto, già esaminate e respinte dai giudici precedenti, o non ammissibili in sede di legittimità. Di conseguenza, la condanna per tentata estorsione è stata confermata, e i ricorrenti dovranno pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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