Un lavoratore, costretto a dimettersi sotto minaccia, ha chiesto l'ammissione al passivo fallimentare per le retribuzioni non percepite, sostenendo la nullità delle dimissioni. La Corte di Cassazione ha stabilito che le dimissioni per violenza privata configurano un "reato in contratto", rendendo l'atto annullabile e non nullo. Poiché l'azione di annullamento era prescritta, la Corte ha respinto la richiesta di retribuzioni, confermando il solo diritto al risarcimento del danno.
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