Un contribuente ha subito un accertamento fiscale per reddito d'impresa non dichiarato, basato sulle presunzioni bancarie derivanti da movimentazioni sui suoi conti. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, ha ribadito che l'onere di provare la natura non imponibile delle somme spetta interamente al contribuente, sia per i versamenti che per i prelevamenti. Per questi ultimi, la sola indicazione del beneficiario non è sufficiente a superare la presunzione legale. La Corte ha quindi respinto il ricorso, consolidando un principio fondamentale in materia di accertamenti bancari.
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