Un responsabile di un centro di assistenza fiscale impugnava una cartella di pagamento per un visto di conformità infedele, eccependo l'incompetenza dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo la competenza funzionale ed esclusiva della Direzione Regionale, individuata in base al domicilio fiscale del professionista che ha commesso la violazione, non del contribuente assistito. La decisione chiarisce che tale regola sulla competenza della direzione regionale resta valida anche dopo le modifiche normative che hanno introdotto sanzioni più gravose.
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