Visto di Conformità Infedele: La Cassazione Sancisce la Competenza Esclusiva della Direzione Regionale
L’apposizione del visto di conformità infedele su una dichiarazione dei redditi comporta precise responsabilità per il professionista o il CAF che lo rilascia. Ma quale ufficio dell’Amministrazione Finanziaria è autorizzato a contestare l’errore e a irrogare le relative sanzioni? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale, stabilendo un principio di competenza inderogabile che tutti gli operatori del settore devono conoscere.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla contestazione mossa a un Responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF). Il professionista aveva apposto il visto di conformità sul Modello 730 di un contribuente per l’anno d’imposta 2014. A seguito di un controllo formale, l’Agenzia delle Entrate riscontrava un’irregolarità relativa alla detrazione di spese sanitarie, ritenendo infedele il visto rilasciato.
Di conseguenza, la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate formava un ruolo esecutivo nei confronti del RAF, chiedendogli il pagamento di una somma pari all’imposta, alle sanzioni e agli interessi dovuti dal contribuente. Il professionista impugnava la successiva cartella di pagamento, eccependo, tra i vari motivi, l’incompetenza funzionale della Direzione Provinciale a emettere tale atto.
Le Decisioni dei Giudici di Merito
Il percorso giudiziario è stato caratterizzato da decisioni contrastanti. In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) accoglieva il ricorso del professionista, annullando la cartella. I giudici ritenevano che, sulla base dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997, la competenza per la contestazione e l’irrogazione delle sanzioni al RAF fosse esclusiva della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.
Successivamente, la Commissione Tributaria di secondo grado (CGT), accogliendo l’appello dell’Amministrazione Finanziaria, ribaltava la decisione. Secondo la CGT, la norma sulla competenza della Direzione Regionale si applicherebbe solo in caso di un atto formale di irrogazione di sanzioni, mentre nel caso di specie si trattava di un’iscrizione a ruolo derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione (ex art. 36-ter), attività rientrante nella competenza della Direzione Provinciale.
Visto di Conformità Infedele e la Competenza a Sanzionare
Investita della questione, la Corte di Cassazione ha risolto il contrasto, accogliendo il primo motivo di ricorso del professionista e cassando la sentenza di secondo grado. Gli Ermellini hanno affermato un principio di diritto chiaro e inderogabile: la competenza a contestare le violazioni e a irrogare le sanzioni relative a un visto di conformità infedele spetta inderogabilmente alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, individuata in base al domicilio fiscale del professionista trasgressore.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su un’attenta analisi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 241/1997. Questa norma, anche a seguito delle modifiche introdotte nel 2014, delinea un sistema di responsabilità speciale per i soggetti che rilasciano il visto di conformità. Il comma 2 della disposizione citata stabilisce espressamente che ‘Le violazioni (…) sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente’.
Secondo la Cassazione, questa è una norma speciale sulla competenza che prevale sulle regole generali. La ratio è quella di accentrare presso un unico ufficio a livello regionale il controllo sull’operato dei professionisti e dei CAF, garantendo uniformità di trattamento e una gestione specializzata delle contestazioni. Il fatto che la riscossione avvenga tramite iscrizione a ruolo, a seguito della comunicazione degli esiti del controllo formale, non modifica questa attribuzione di competenza. L’atto con cui si richiede al professionista il pagamento delle somme ha una funzione sanzionatoria e deterrente, non meramente risarcitoria, e come tale deve essere emesso dall’organo che la legge ha designato come unico competente.
L’aver agito tramite la Direzione Provinciale costituisce, quindi, un vizio di legittimità dell’atto, che ne comporta la nullità se tempestivamente eccepito, come avvenuto nel caso di specie.
Conclusioni
La pronuncia della Suprema Corte pone fine all’incertezza interpretativa e rafforza le garanzie per i professionisti. Qualsiasi atto di contestazione o sanzione per un visto di conformità infedele deve provenire esclusivamente dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate. Gli atti emessi da un ufficio diverso, come la Direzione Provinciale, sono viziati da incompetenza funzionale e, pertanto, nulli. Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche, poiché impone all’Amministrazione Finanziaria di seguire scrupolosamente l’iter procedurale previsto dalla legge e offre ai professionisti un chiaro strumento di difesa contro atti illegittimi.
Chi è competente a sanzionare un CAF o un professionista per un visto di conformità infedele?
Secondo la Corte di Cassazione, la competenza esclusiva e inderogabile per contestare le violazioni e irrogare le sanzioni spetta alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del trasgressore.
Un atto di sanzione per visto di conformità infedele emesso dalla Direzione Provinciale è valido?
No, un atto di questo tipo è nullo per vizio di legittimità, in quanto emesso da un ufficio funzionalmente incompetente. Tale nullità deve essere eccepita dal ricorrente nel primo grado di giudizio per essere rilevata.
La responsabilità del professionista per il visto infedele ha natura solo risarcitoria o anche sanzionatoria?
La Corte ha chiarito che le somme richieste al professionista, pur essendo pari a imposta, sanzioni e interessi dovuti dal contribuente, hanno quantomeno una concorrente funzione di deterrenza e sanzionatoria, e non meramente risarcitoria.