Un'azienda subisce danni a merce e attrezzature a causa di infiltrazioni d'acqua nel locale commerciale affittato. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4578/2024, ha rigettato il ricorso del proprietario, chiarendo la natura della responsabilità del locatore. La Corte ha precisato che tale responsabilità non deriva dalla custodia della cosa (art. 2051 c.c.), bensì da un inadempimento contrattuale per vizi della cosa locata (art. 1578 c.c.). Inoltre, ha confermato la possibilità di un concorso di colpa del conduttore se non avvisa tempestivamente il locatore del problema.
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