Una società ha richiesto il rimborso IVA per un credito del 2007, precedentemente indicato in dichiarazione per la compensazione e mai utilizzato. L'Amministrazione Finanziaria ha rifiutato la richiesta ritenendola tardiva. La Cassazione ha accolto il ricorso del fisco, stabilendo che se il contribuente sceglie la compensazione anziché il rimborso nella dichiarazione annuale, non si applica il termine di prescrizione decennale. In mancanza di una chiara volontà di rimborso, opera il termine di decadenza biennale previsto dalla legge. Di conseguenza, la richiesta presentata oltre i due anni è fuori tempo massimo. La Corte ha inoltre chiarito che le controversie sui rimborsi non possono accedere alla definizione agevolata delle liti pendenti, riservata solo agli atti impositivi.
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