Un portiere, dipendente di un ente pubblico, impugna il proprio inquadramento contrattuale dopo essere stato reintegrato in servizio presso un immobile diverso da quello originario, nel frattempo dismesso. La Corte d'Appello respinge le sue richieste, ritenendo legittimo il mantenimento del precedente contratto collettivo per i proprietari di fabbricati. Il lavoratore propone ricorso in Cassazione. La Suprema Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per cassazione poiché i motivi presentati mancano di specificità e non si confrontano direttamente con le ragioni della sentenza impugnata. Il ricorrente si è limitato a richiedere una inammissibile rivalutazione dei fatti di causa, senza dimostrare l'effettiva violazione di norme di legge. Di conseguenza, il lavoratore perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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