La Cassazione ha confermato la decisione che negava il compenso a un avvocato. La richiesta di pagamento era stata respinta a causa della precedente revoca del gratuito patrocinio concesso al suo cliente. Il difensore sosteneva di non aver mai ricevuto la comunicazione di tale revoca. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che la notifica, inviata e consegnata correttamente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del legale, era pienamente valida. Non avendo contestato la revoca gratuito patrocinio nei tempi previsti, l'avvocato ha perso il diritto di opporsi e, di conseguenza, di ottenere il pagamento dallo Stato.
Continua »