In un caso riguardante un visto di conformità infedele, la Corte di Cassazione ha stabilito che la competenza per irrogare la sanzione al professionista spetta alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del domicilio fiscale del professionista stesso, e non all'ufficio territoriale del contribuente. La Corte ha ribadito che questa competenza è inderogabile, data la natura punitiva della sanzione. Di conseguenza, l'atto emesso dall'ufficio incompetente è stato dichiarato nullo.
Continua »