La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1539/2026, ha stabilito un principio fondamentale sulla competenza territoriale in caso di visto di conformità infedele. Un professionista con domicilio fiscale a Roma aveva apposto un visto errato sulla dichiarazione di un contribuente residente a Brescia. L'ufficio di Brescia aveva irrogato la sanzione, ma la Corte ha confermato la nullità dell'atto. La competenza esclusiva per contestare le irregolarità del visto di conformità e irrogare le relative sanzioni spetta alla Direzione Regionale dell'Amministrazione Finanziaria del luogo in cui il professionista ha il proprio domicilio fiscale, e non a quella del contribuente.
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