Un cittadino ha subito la revoca del gratuito patrocinio disposta direttamente dal Tribunale per presunta mancanza dei requisiti di reddito. Il difensore ha presentato ricorso immediato in Cassazione lamentando la violazione dei limiti reddituali. La Suprema Corte ha chiarito che contro il provvedimento di revoca adottato d'ufficio non è ammesso il ricorso diretto di legittimità, bensì l'opposizione davanti al Presidente del Tribunale di merito ai sensi dell'articolo 99 del Testo Unico sulle spese di giustizia. In applicazione del principio di conservazione degli atti, la Cassazione ha riqualificato l'impugnazione in opposizione formale e ha trasmesso gli atti al Presidente del Tribunale territorialmente competente per consentire il riesame del merito.
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