Un ex presidente di una società per azioni richiedeva il pagamento di un compenso straordinario tramite decreto ingiuntivo. La società si opponeva, invocando una clausola compromissoria presente nello statuto che devolveva le controversie ad un collegio arbitrale. Il Tribunale accoglieva l'eccezione della società, ma la Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha ribaltato la decisione. La Suprema Corte ha chiarito che la specifica clausola compromissoria si applicava solo alle liti tra soci o tra soci e la società, ma non a quelle tra la società e i suoi amministratori. La decisione sottolinea l'importanza di una interpretazione letterale e restrittiva di tali clausole, che non possono estendersi a rapporti, come quello organico con l'amministratore, se non espressamente previsto. Di conseguenza, è stata dichiarata la competenza del Tribunale ordinario.
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