La Corte di Cassazione ha stabilito che l'interesse all'impugnazione di una misura cautelare interdittiva, come il divieto di contrattare con la P.A., non cessa automaticamente con la scadenza della misura stessa. Se la società ricorrente dimostra di subire ancora conseguenze pregiudizievoli (danni economici, reputazionali, difficoltà a partecipare a gare future), il suo interesse a ottenere una pronuncia sulla legittimità originaria del provvedimento rimane attuale e concreto. Di conseguenza, il giudice non può dichiarare l'appello inammissibile per carenza d'interesse ma deve procedere alla valutazione nel merito. La sentenza annulla quindi la decisione del Tribunale che aveva archiviato il caso e rinvia per un nuovo giudizio.
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