La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3331/2024, ha stabilito che nel corso di una causa di divisione giudiziale, se uno dei comproprietari cede la propria quota a un terzo, non si verifica un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Il processo prosegue validamente tra le parti originarie, e la sentenza sarà opponibile anche al nuovo acquirente, secondo le regole dell'art. 111 c.p.c., a meno che l'atto di acquisto non sia stato trascritto prima della domanda di divisione.
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