Un cittadino straniero ha impugnato il diniego della protezione internazionale depositando il ricorso per via telematica l'ultimo giorno utile, ma indirizzandolo erroneamente alla cancelleria di un tribunale diverso da quello competente. Il giorno successivo, accortosi del rifiuto da parte della cancelleria errata, ha depositato l'atto presso il tribunale corretto, ormai fuori tempo massimo. Il ricorrente ha quindi richiesto la rimessione in termini. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che l'errore commesso dal difensore nella compilazione dei dati per l'invio telematico non costituisce una causa di forza maggiore o un evento imprevedibile ed esterno. Di conseguenza, non sussistono i presupposti per la rimessione in termini, poiché la decadenza è imputabile alla condotta del professionista.
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